Art. 6.

      1. La commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 2 con riguardo alla Coppa Italia ha luogo con le modalità di cui agli articoli 3 4. Le somme risultanti sono ripartite tra le società sportive partecipanti alla Coppa Italia in misura proporzionale al numero di turni superato. Le leghe professionistiche attribuiscono le predette somme in misura crescente per ogni turno successivo al primo.